La prescrizione. Artt. 2934-2940

Riferimento: 9788828861270

Editore: Giuffrè
Autore: Vitucci Paolo, Roselli Federico
Collana: Il codice civile. Commentario
In commercio dal: 26 Novembre 2012
Pagine: 320 p., Libro in brossura
EAN: 9788828861270
39,00 €
Quantità
Non disponibile

Descrizione

Nella precedente edizione di questo Commentario Paolo Vitucci osservava come il campo nel quale opera la prescrizione abbia certamente dimensioni più larghe di quelle del diritto privato, e portava gli esempi dell'estinzione del reato e della pena ovvero della prescrizione tributaria o, ancora, della prescrizione nel diritto amministrativo o nelle leggi civilistiche speciali. Questi richiami dimostrano tuttavia che la perdita delle situazioni soggettive di vantaggio causata, prevalentemente ma non solamente, dal trascorrere del tempo è retta da istituti simili e dati in parte dalle stesse norme, e tuttavia mal riconducibili ad unità. La risalente affermazione secondo cui la prescrizione è istituto generale del diritto, onde quelle del c.c. vanno considerate come norme fondamentali, conserva la propria persuasività solo nei limiti in cui le leggi speciali non contengano deroghe di portata tale da minare l'unità dell'istituto. Limitandosi alle prescrizioni estintive disciplinate da disposizioni privatistiche, o comunque da applicare nel processo civile, si vedrà come un effetto propriamente estintivo possa riconoscersi solamente nei casi eccezionali in cui non vale la regola (art. 2938 c.c.) della non rilevabilità se non su istanza di parte, mentre alla prescrizione regolata soltanto dal codice deve riconoscersi l'efficacia detta più propriamente preclusiva. Le profonde innovazioni apportate alle legislazioni tedesca e francese danno fondamento ad una concezione della prescrizione, non più quale effetto derivante solo dal fatto obiettivo del trascorrere del tempo ma piuttosto quale sanzione causata da un'inerzia imputabile al titolare del diritto. Se ne dirà approfonditamente nella parte di questo commento in cui si tratterà degli impedimenti di fatto all'esercizio del diritto.